ASSOCIAZIONE PER LA DIVULGAZIONE INFORMATICA
ALAN MATHISON TURING
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NATURA – SCOPO
Art. 1 – Denominazione. In data ventitré dicembre 2021 è costituita l’associazione per la divulgazione informatica denominata “ASSOCIAZIONE ALAN MATHISON TURING” o più brevemente Associazione AMT.
Art. 2 – Sede. L’associazione ha sede legale in MILANO, via SAN VITTORE, n. 40, possono essere istituite anche diverse sedi operative nazionali ed internazionali.
Art. 3 – Durata. La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 4 – Natura. l’Associazione non riconosciuta Alan Mathison Turing è volontaria e senza scopo di lucro. Essa è regolata dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.) e da quelle contenute nel presente Statuto. Sono recepite e rispettate in toto le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell’Art. 148 del TUIR.
L’Assemblea dell’Associazione può deliberare l’eventuale adozione di uno o più regolamenti interni per disciplinare, in dettaglio, gli aspetti organizzativi della vita sociale nel rispetto dello Statuto.
Art. 5 – Scopo. L’Associazione Alan Mathison Turing ha per scopo l’alfabetizzazione e la divulgazione informatica sotto tutti i profili. Attraverso il contributo gratuito di soci e non soci, si intende promuovere l’uso degli strumenti informatici fornendo, a soci e non soci, informazioni ed insegnamenti finalizzati all’accrescimento della cultura nella popolazione. Oltre all’insegnamento, si intende mettere gratuitamente a disposizione di tutti il software open source e le idee che possano contribuire alla crescita culturale e professionale. Si intende anche fornire assistenza volontaria e gratuita attraverso forum, pubblicazioni e tutorial. Inoltre si vuole promuovere, incoraggiare ed eventualmente sostenere tutte le iniziative che favoriscano il raggiungimento dello scopo.
Al fine di favorire economicamente gli associati e gli ospiti, l’Associazione potrà stipulare contratti in convenzione con diversi soggetti commerciali chiedendo benefici per i soci in cambio di un’ampia platea di potenziali clienti.
L’Associazione potrà infine fungere da gruppo di acquisto solidale.
Art. 6 – Preclusioni. L’associazione non ha, né potrà mai avere, scopi politici, religiosi o ideologici. Inoltre non potrà aderire o sostenere iniziative o organizzazioni che tendano a suddividere l’umanità in razze, etnie, nazioni, popoli o altre classificazioni. Dell’essenza sovrannazionale e paritaria dell’associazione potrà beneficiare qualunque essere umano lo desideri senza distinzione alcuna.
Art. 7 – Prestazioni. L’Associazione Alan Mathison Turing non ha fini di lucro, pertanto, attraverso il contributo gratuito di soci e non soci si intende fornire gratuitamente a soci e non soci informazioni ed insegnamenti finalizzati all’accrescimento della cultura informatica. Oltre all’insegnamento, si mette gratuitamente a disposizione di tutti: software open source e idee che possano contribuire alla crescita culturale e professionale.
Art. 8 – Regolamento. L’Assemblea dell’Associazione può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto al fine di disciplinare nel dettaglio i vari aspetti organizzativi. In particolare si potranno regolare: le modalità e l’entità delle prestazioni, determinare i loro limiti, regolare le modalità e ogni altra disposizione relativa all’ammissione/esclusione dei Soci, organizzare tecnicamente votazioni e distribuzione degli incarichi, stabilire forme di divulgazione e forme di incentivazione per la crescita della Associazione.
Art. 9 – Riconoscimento. L’associazione ha per Presidente Onorario perpetuo Alan Mathison Turing in memoria del suo contributo fondamentale per l’invenzione dell’informatica.
TITOLO II
SOCI – DIRITTI E DOVERI
Art. 10 – Soci. Possono diventare soci dell’associazione tutti i cittadini italiani, sia persone fisiche sia persone giuridiche. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
Art. 11 – Categorie dei soci. I soci si suddividono nelle seguenti categorie: a) soci fondatori – b) soci Animatori – c) soci giovani – d) soci ordinari. Sono soci fondatori esclusivamente quelli menzionati nell’atto costitutivo. Sono soci Animatori coloro che danno un sostanziale contributo, non economico, per il raggiungimento dello scopo. Sono soci giovani coloro che non hanno raggiunto la maggiore età. Sono soci ordinari tutti coloro che sono iscritti all’associazione e non appartengono alle precedenti tre categorie. Lo status di socio, la categoria di appartenenza e la quota sociale non sono trasmissibili ne ereditabili.
Art. 12 – Diritti e dovere dei soci. I soci, senza distinzione di categoria hanno il diritto di: a) partecipare all’assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell’associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali; b) partecipare alla vita associativa e alle attività sociali; c) ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa. I soci, senza distinzione di categoria hanno il dovere di: a) di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione; b) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) di versare contributi per i bisogni dell’associazione e deliberati dal Consiglio Direttivo; d) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione; e) di non utilizzare l’appartenenza all’associazione per fini personali, siano essi lucrativi o meno. Ogni socio ha diritto di elettorato attivo, ma, i soci minorenni e le persone giuridiche sono escluse dall’elettorato passivo.
Art. 13 – Modalità di ammissione dei nuovi soci. L’aspirante socio presenta la richiesta di ammissione in forma scritta nei modi previsti dal regolamento interno. Tuttavia, per essere iscritti è necessario esse stati presentati da un associato. La domanda di ammissione a socio implica la conoscenza e costituisce accettazione del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi sociali. L’Organo Amministrativo, entro 60 giorni, delibera e comunica l’ammissione o il rigetto della richiesta. In caso di esito positivo si provvede ad annotare l’ammissione nel libro dei soci. In caso di esito negativo la comunicazione di rigetto deve essere motivata. Avverso tale rigetto, l’interessato può ricorrere all’organo statutariamente preposto che, nei sessanta giorni successivi, si pronuncerà. Tale verdetto è inappellabile.
Art. 14 – Decadenza. Il Socio, dichiarato moroso nel pagamento della quota associativa annuale, decade da Socio perdendo ogni diritto. Il socio decaduto è automaticamente cancellato dai ruoli sociali. Il socio decaduto potrà rientrare a far parte della Associazione soltanto come nuovo associato osservando tutte le disposizioni riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità sarà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.
Art. 15 – Esclusione. Sarà comunque escluso dalla Associazione, con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo, il Socio non osservi quanto prescritto dal al precedente Articolo 12.
Art. 16 – Recesso. Il Socio può recedere volontariamente dall’Associazione in qualunque momento nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto. Dal momento del recesso il socio non ha più diritti né doveri verso l’Associazione. Il socio che abbia receduto dall’Associazione può reiscriversi come nuovo socio decorso un mese dalla data del recesso. La sua riammissione è subordinata all’iter di cui al precedente Articolo 13.
Art. 17 – Cancellazione. Nel caso di recesso volontario del socio, tutti i dati che lo riguardano, necessari ai fini di legge saranno archiviati, mentre, gli altri saranno definitivamente cancellati e non saranno più recuperabili. Nel caso di esclusione coatta o di decadenza, saranno conservati anche i dati riguardanti il motivo dell’esclusione o della decadenza.
Art. 18 – Scioglimento del vincolo. Il Socio escluso, decaduto o receduto dall’Associazione non ha diritto al rimborso delle quote associative. Le deliberazioni definitive di esclusione o decadenza sono inappellabili.
TITOLO III
GLI ORGANI SOCIALI
Art. 19 – Organi dell’Associazione. Gli organi dell’Associazione sono:
- Assemblea generale dei Soci.
- Assemblea ristretta dei Soci.
- Il presidente.
- Il vicepresidente
- Il Segretario
- Il Comitato dei Garanti
- L’Organo Amministrativo
- L’Organo di Controllo
Art. 20 – Assemblea generale dei soci. L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo della società ed è composta dai tutti i soci senza distinzioni che siano in regola con il pagamento delle quote associative. Assemblea può essere sia ordinaria sia straordinaria.
Art. 21 – Assemblea ordinaria. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. Inoltre, l’Assemblea Ordinaria può essere convocata quando l’Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, o, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre decimi degli associati in regola col versamento delle quote associative. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di questi dal Tesoriere. Il Presidente ha il diritto/dovere di dirigere la discussione e il Segretario quello della redazione del verbale. L’ordine del giorno è predisposto dall’Organo Amministrativo, tuttavia, gli associati hanno facoltà di chiedere la trattazione di altri argomenti a condizione che la richiesta venga presentata per iscritto, all’ Organo Amministrativo, almeno venti giorni prima dell’assemblea e che sia controfirmata da almeno tre decimi dei soci non morosi. L’Assemblea Ordinaria può discutere e deliberare sui seguenti argomenti:
- Linee guida dell’attività dell’Associazione
- Elezione delle cariche elettive e degli organi sociali.
- Approvazione o ratifica dei regolamenti interni.
- Elezione del Comitato dei Garanti ove istituto.
- Approvazione del bilancio di esercizio e del rendiconto economico.
- Approvazione della relazione sulla gestione sociale e sul conseguimento degli scopi.
Art. 22 – Assemblea Straordinaria. L’Assemblea Straordinaria deve essere obbligatoriamente convocata per discutere e deliberare su argomenti che comportano modifiche allo Statuto Sociale. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di questi dal Tesoriere. Il Presidente ha il diritto/dovere di dirigere la discussione e il Segretario quello della redazione del verbale. L’ordine del giorno è predisposto dall’Organo Amministrativo; tuttavia, gli associati hanno facoltà di integrarlo con altri argomenti, purché inerenti alle modifiche dello statuto. Dette integrazioni devono pervenire per iscritto all’ Organo Amministrativo almeno venti giorni prima dell’assemblea e devono essere controfirmate da almeno tre decimi dei soci non morosi. Il verbale sarà trascritto entro 45 giorni dalla effettuazione dell’assemblea nell’apposito registro. Il registro è a disposizione dei soci per eventuali osservazioni da presentarsi entro sessanta giorni dalla trascrizione. All’assemblea Straordinaria può discutere e deliberare sui seguenti argomenti:
- Modifiche allo statuto.
- Scioglimento dell’Associazione, nomina dei liquidatori, definizione dei relativi poteri.
- Decisioni di natura anche patrimoniale conseguenti allo scioglimento.
Art 23 – Convocazione dell’Assemblea L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente su proposta dell’Organo Amministrativo. La convocazione delle assemblee deve essere comunicata elettronicamente a ciascun socio. L’indirizzo di posta elettronica di riferimento è quello indicato nella domanda di ammissione o, eventualmente, quello in seguito modificato dal diretto interessato. L’avviso di convocazione sarà altresì pubblicato sulla home-page del sito web dell’Associazione o sulla pagina Facebook ad essa dedicata. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno da trattare e deve essere inviato almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea.
Art. 24 – Quorum costitutivo prima convocazione. Per la validità delle Assemblee ordinarie in prima convocazione, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Per la validità delle Assemblee straordinarie in prima convocazione, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
Art. 25 – Quorum costitutivo seconda convocazione. Quando la prima riunione vada deserta o non sia raggiunto il quorum, l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione. La data della seconda convocazione può essere indetta con lo stesso avviso della prima, ma, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Art. 26 – Quorum deliberativo. In prima e in seconda convocazione le Assemblee ordinarie deliberano validamente, su tutti gli oggetti iscritti all’ordine del giorno, col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le Assemblee straordinarie, in prima e in seconda convocazione, deliberano col voto favorevole dei tre quarti dei presenti su tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno salvo lo scioglimento. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti degli associati.
Art. 27 – Voto. Hanno diritto al voto nelle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, tutti i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno due mesi ed in regola col versamento della quota associativa. Il Socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Socio. Ogni delegato non può rappresentare più di cinque deleganti. I soci minori e le persone giuridiche partecipano al voto attraverso i loro legittimi rappresentanti.
Art. 28 – Presidenza dell’Associazione. Il primo presidente è nominato nell’atto costitutivo e permane in carica per quattro anni. I successivi presidenti sono eletti dall’Assemblea Ordinaria e permangono in carica fino a revoca o dimissioni. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale. Il Presidente convoca le Assemblee come e quando previsto dallo statuto o su proposta dell’Organo Amministrativo. Il Presidente presiede tutte le assemblee degli associati siano esse generali o ristrette. Il Presidente presiede anche le riunioni del Consiglio Direttivo, quando in carica, e del Comitato dei Garanti. Quando presiede, il Presidente non ha mai diritto di voto. Il Presidente sorveglia la corretta esecuzione di tutte le deliberazioni, firma gli atti e la corrispondenza, sottoscrive i contratti, sorveglia il buon andamento amministrativo della società e verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti. Il Presidente non può contrarre debiti in nome e per conto dell’Associazione. Il Presidente ha la facoltà di delegare a uno o più vice presidenti le proprie funzioni acciocché lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento. Il presidente non ha diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate.
Art. 29 – Assemblea ristretta dei Soci. L’Assemblea Ristretta dei soci è composta dai soci fondatori e dai Soci Animatori in regola con il pagamento delle quote associative. L’Assemblea ristretta ha carattere puramente onorario e consultivo. Essa si occupa principalmente di studiare e consigliare all’Organo Amministrativo le politiche da seguire per il raggiungimento dello scopo sociale. Le osservazioni prodotte dall’Assemblea Ristretta non hanno valore di delibera e non vincolano gli organi elettivi dell’Associazione.
Art. 30 – Vicepresidenza. Il Vicepresidente è nominato per delega dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente subentra in tutte le sue funzioni. In caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, subentra il Tesoriere solo per i casi urgenti ed improrogabili. Il Vicepresidente non ha diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate. Il Vicepresidente permane in carica fino a dimissioni o revoca. Quando termina il mandato del presidente che lo ha nominato termina anche quello del Vicepresidente.
Art. 31 – Segretario. Il Segretario è eletto, su proposta del Presidente, fra soci e non soci a condizione che non ricopra alcuna altra carica elettiva nell’Associazione. Il Segretario è la memoria storica dell’Associazione, egli assiste il Presidente e l’Organo Amministrativo nel predisporre gli ordini del giorno e le relazioni. È compito del Segretario: custodire e aggiornare i libri dei verbali, assistere a tutte le assemblee e riunioni degli organi sociali, prendere atto delle singole decisioni e verbalizzarle. Il Segretario non ha diritto di voto. L’Organo Amministrativo può stabilire un compenso annuale per il Segretario solo se il suo impegno lavorativo a favore dell’associazione supera le 32 ore mensili. È comunque fatto salvo quanto disposto dalla legge in materia civile e fiscale. Al Segretario possono essere affidati incarichi operativi. Il Segretario permane in carica fino a dimissioni o revoca.
Art. 32 – Comitato dei Garanti. L’Assemblea ordinaria dei soci può nominare un comitato permanente di tre Garanti scelti fra i soci. Essi risolvano ogni controversia possa insorgere fra i soci e l’Associazione. In particolare decidono su controversie inerenti l’interpretazione e l’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, le ammissioni e le esclusioni degli associati, i reclami e i ricorsi presentati dai soci. Il Comitato delibera nella sua integrità e a maggioranza dei voti. In caso di dimissioni o vacanza di uno o più membri, essi sono integrati con la delibera assunta con maggioranza assoluta dall’Organo Amministrativo. Detta delibera deve essere ratificata nella prima Assemblea Ordinaria utile. Il Comitato vigila altresì sull’adempimento dei doveri sociali da parte dei soci e sulla concordia, fratellanza e rispetto reciproco fra di loro. Il giudizio è inappellabile. Il Comitato dei Garanti non ha diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate.
Art. 33 – Organo Amministrativo. L’Organo Amministrativo esercita i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati, per Legge o per Statuto, agli altri organi sociali. L’associazione può essere amministrata da un amministratore unico denominato Tesoriere o da un consiglio di amministrazione denominato Consiglio Direttivo. L’eventuale Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 tre a un massimo 7 membri. L’Organo Amministrativo è eletto dall’Assemblea ordinaria a scrutinio segreto e permane in carica per tre esercizi. La composizione numerica dell’Organo Amministrativo è stabilita di volta in volta dall’Assemblea. Il primo Organo Amministrativo, nominato nell’atto costitutivo, è composto da una sola persona che permane in caricare per tre esercizi. L’Organo Amministrativo non ha potare di firma, salvo specifica delega conferita dal Presidente. L’Organo Amministrativo non ha diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate.
Art. 34 – Tesoriere. Nel caso che l’Organo Amministrativo sia composto da un’unica persona questo è il Tesoriere che funge da Amministratore Unico. Nel caso che sia stato eletto un Consiglio Direttivo, è il Tesoriere che funge da Amministratore Delegato. Al tesoriere spetta il compito operativo di eseguire tutto il necessario per realizzare quanto deliberato dalle assemblee, dall’Organo Amministrativo e dal Comitato dei Garanti. Il Tesoriere predispone altresì tutti i documenti da sottoporre alla firma del presidente. Il tesoriere non ha alcun potere di firma, salvo specifica delega conferita dal Presidente. In deroga a quanto disposto dal precedente Art. 33, l’Assemblea può stabilire un compenso forfettario annuale per il Tesoriere solo se il suo impegno lavorativo a favore dell’associazione supera le 32 ore mensili. È comunque fatto salvo quanto disposto dalla legge in materia civile e fiscale.
Art. 35 – Modalità di elezione dell’Organo Amministrativo – In primo luogo, a maggioranza semplice, si determina il numero dei componenti dell’Organo Amministrativo. Successivamente, su lista unica comprendente, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati si voteranno i membri. Ogni socio potrà votare un numero di nominativi non superiore ai due terzi degli eligendi. Risulteranno eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il socio più anziano di iscrizione.
Art. 36 – Riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione. Egli coordina il regolare svolgimento dei lavori ma non ha diritto di voto. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Tesoriere o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario. Comunque deve riunirsi non meno di una volta ogni tre mesi. L’avviso di convocazione, inviato elettronicamente, deve contenere gli oggetti all’ordine del giorno e pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata. La seduta è valida con la presenza di almeno metà dei consiglieri, del Segretario e del Presidente o del vice presidente delegato. Il Tesoriere, se presente, funge da relatore. Le decisioni si prendono a maggioranza dei votanti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto segreto può essere richiesto da almeno un terzo dei presenti votanti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale che, trascritto nell’apposito registro tenuto dal Segretario, sarà approvato nella riunione successiva.
Art. 37 – Vacanze. Se un membro del Consiglio Direttivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario. Quando per qualsiasi motivo un posto da Consigliere rimanga vacante, l’Assemblea Ristretta provvederà ad eleggere un consigliere temporaneo. Durante la prima Assemblea Generale utile si provvederà a confermarlo o a cambiarlo.
Art. 38 – Poteri e prerogative. L’Organo Amministrativo, comunque formato, gode di tutti i poteri purché, essi, non siano riservati, per Legge o per Statuto, all’Assemblea dei Soci o ad altro organismo sociale. In particolare è suo dovere:
- Dare seguito alle delibere delle Assemblee realizzandole nella forma e nello spirito.
- Amministrare l’Associazione compiendo quanto non sia devoluto all’Assemblea.
- Predisporre e modificare i regolamenti interni da proporre all’Assemblea.
- Mantenere la contabilità secondo i principi dettati dalle leggi e dalla buona pratica amministrativa.
- Redare i bilanci e/o i rendiconto per cassa con le relative relazioni e annotazioni.
- Definire l’importo delle quote associative annuali e quelle di iscrizione.
- Ammettere ed escludere soci.
- Assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni.
- Predisporre atti e contratti di ogni genere finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale.
- Aderire a federazioni, unioni, comitati o consorzi.
- Conferire deleghe per specifici incarichi.
- Curare le pratiche di accettazione di eredità, legati e donazioni.
L’Organo Amministrativo non ha potare di firma, salvo specifica delega conferita dal Presidente. Tutti gli atti compiuti dall’Organo Amministrativo, per avere efficacia legale, devono essere firmati dal Presidente. L’Organo Amministrativo non può contrarre debiti in nome e per conto dell’Associazione
Art. 39 – Organo di Controllo. Qualora si ravvisasse la necessità o vi fosse obbligo di legge, l’assemblea nomina l’Organo di Controllo definendone le caratteristiche, i poteri e i doveri. L’Organo di Controllo potrà essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Sindaco Unico o il Presidente, in caso di Collegio, devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili. L’organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri dell’Organo di Controllo possono essere scelti anche fra i non soci e sono rieleggibili. L’Organo di Controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Organo Amministrativo con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Delle riunioni dell’Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso. I poteri dell’Organo di Controllo sono quelli fissati dalle leggi e dalla delibera assembleare che lo istituisce. I membri dell’Organo di Controllo saranno eletti scegliendo da una lista proposta dall’Organo Amministrativo comprendente in ordine alfabetico i nominativi dei candidati. Nella medesima votazione ogni socio può votare tre nominativi per i membri effettivi e due per i membri supplenti. L’Assemblea può accogliere o rigettare in toto detta lista. All’Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso nella misura e nei modi previsti per legge.
Art. 40 – Le Commissioni. Le Assemblee e l’Organo Amministrativo, secondo le proprie competenze, si riservano il diritto di nominare, delle commissioni permanenti, temporanee o speciali. Le Commissioni sono organi tematici con compiti propositivi e consultivi. Esse sono composte da Soci che hanno il compito di contribuire ad approfondire e a realizzare gli obiettivi sociali. Queste commissioni non possono eccedere i limiti del proprio mandato, né assumere impegni per conto dell’associazione. Alle Commissioni non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate.
Art. 41 – Libri sociali. La società tiene i libri dei verbali delle Assemblee, dell’Organo Amministrativo, dell’Organo di Controllo e del Comitato dei Garanti ove costituiti. Inoltre tiene il libro dei soci, dei cespiti e ogni altro libro e registro deciso dall’Assemblea o previsto dalla legge. Ogni socio ha diritto di esaminare in sede, con richiesta motivata e riconosciuta valida dal Organo Amministrativo, i registri e i libri sociali.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 42 – Patrimonio Sociale. Il patrimonio dell’Associazione sarà costituito dalla sommatoria dei versamenti effettuati da soci e ospiti quali quote di iscrizione e di rinnovo annuale dedotti i costi, le imposte e i rimborsi. Sarà inoltre costituito da somme, beni mobili e immobili provenienti da eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno all’Associazione da Enti e da privati. Saranno anche parte del patrimonio gli introiti provenienti dalla gestione dei beni mobili e immobili comunque acquisiti.
Art. 43 – Quote associative. Le quote associative e gli altri versamenti effettuati da soci e ospiti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato, si può dare luogo alla restituzione di quanto versato all’associazione.
Art. 44 – Debiti. L’Associazione non può contrarre debiti, salvo quelli derivanti da obblighi fiscali, oneri sociali, sanzioni amministrative e cause di forza maggiore di qualsiasi natura. Nel caso che, per qualunque ragione, si generasse un debito certo, liquido ed esigibile di qualunque natura, questo dovrà essere saldato prioritariamente rispetto ad ogni altro tipo di pagamento.
Art. 45 – Rapporti bancari. L’Associazione potrà intrattenere rapporti bancari esclusivamente su basi attive, pertanto è esclusa qualunque forma di prestito, finanziamento o facilitazione. È altresì preclusa la possibilità di emettere assegni bancari di qualsiasi importo.
Art. 46 – Acquisti. È preclusa ogni possibilità di effettuare acquisti con pagamento dilazionato, salvo che per le utenze con cadenza periodica. È consentito l’acquisto con pagamento dilazionato nel caso in cui uno o più soci prestino garanzia personale con esplicita rinuncia di rivalsa nei confronti dell’Associazione.
TITOLO V
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI
Art. 47 – Esercizio finanziario. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La durata del primo esercizio è comunque fissata al 31 dicembre 2022.
Art. 48 – Bilancio. Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale. Il bilancio per l’anno successivo può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa su decisione dell’Organo Amministrativo ratificata dall’Assemblea. Comunque redato il bilancio sarà depositato in sede, a disposizione dei soci, almeno 15 giorni prima dell’assemblea ordinaria di approvazione. Il bilancio di esercizio, corredato da una relazione degli amministratori e col visto dell’Organo di Controllo, ove istituito, deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro l’anno successivo all’anno a cui si riferisce. Il bilancio di esercizio viene comunicato con la relazione e i documenti giustificativi, dagli amministratori all’Organo di Controllo, ove istituito, di norma 30 giorni prima di quello in cui avviene la discussione in assemblea, salvo i casi di comprovata impossibilità.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO
Art. 49 – Patrimonio e Riserve. I singoli associati non possono mai chiedere la divisione del patrimonio associativo o avanzare pretese sullo stesso, né dividersi i ricavi dell’associazione.
Art. 50 – Scioglimento e liquidazione. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio e ogni riserva sarà destinato a fini mutualistici e sociali. L’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore e individua gli enti destinatari del patrimonio disponibile.
TITOLO VII
OSPITI
Art. 51 – Ospiti. Al fine di non escludere dalle attività dell’associazione i cittadini non italiani e coloro che per scelta personale decidono di non associarsi potrà essere istituita la categoria degli Ospiti.
Art. 52 – Definizione di Ospiti. Sono Ospiti dell’Associazione tutti coloro che, pur condividendone le finalità ed i principi ispiratori e accettando lo Statuto, i regolamenti e le delibere, decidono liberamente di non prendere parte attivamente alla vita gestionale e sociale (condizione richiesta per l’ottenimento della qualifica di socio). Infatti, essi parteciperanno soltanto alle attività istituzionali dell’organizzazione.
Art. 53 – Diritti e doveri degli Ospiti. Gli Ospiti acquisiscono tutti i diritti e tutti i doveri dei soci, salvo quelli specificamente riservati a questi ultimi dallo statuto dai regolamenti e dalle delibere. Tutto quanto concerne la categoria degli Ospiti sarà disciplinato attraverso apposito regolamento interno.
TITOLO VIII
VARIE E RINVII
Art. 54 – Rinvio. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.
Associazione Alan Mathison Turing
Il Presidente
Aldo Chessa
